Elezioni Regionali 2023

Data di pubblicazione:
22 Dicembre 2022
Elezioni Regionali 2023

Elezioni Regionali 2023

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si terranno in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione ha firmato il 16 dicembre 2022 i decreti n. 982 di convocazione dei comizi elettorali e n. 983 di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle singole circoscrizioni, decreti pubblicati sul BURL serie ordinaria n. 50 del 16 dicembre 2022.

I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

UBICAZIONE DEI SEGGI: VIA MINERVA N. 3 – EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.

Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio diretto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

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TESSERE ELETTORALI

Si invitano gli elettori:

  • a verificare per tempo il  possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi ivi presenti (destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto);
  • a presentare immediatamente eventuali richieste di rilascio del duplicato o di rinnovo della tessera, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Il Comune di Manerba del Garda assicura un SERVIZIO GRATUITO DI TRASPORTO AI SEGGI per gli elettori con difficoltà a raggiungere la sede dei seggi in modo autonomo per ragioni di salute: il servizio deve essere richiesto telefonicamente all'Ufficio Elettorale (0365-659814/813) entro le ore 12:00 di giovedì 9 febbraio 2023.

 

 

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Gli elettori italiani iscritti Aire possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente nel Comune di iscrizione Aire. Non è prevista nessuna forma di voto all’estero. I Comuni spediscono, entro lunedì 18 gennaio 2023, agli elettori Aire iscritti nelle liste, le cartoline – avviso con le indicazioni necessarie.

 

VOTO A DOMICILIO

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, possono chiedere di votare presso il proprio domicilio facendo pervenire nel periodo intercorrente tra il 3 gennaio e il 23 gennaio 2023 al Sindaco del Comune (il termine comunque non è perentorio, e le richieste possono pervenire anche in una data successiva, ma devono comunque includere tutta la documentazione prevista) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.

Le disposizioni sul voto domiciliare sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorino risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del  D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

N.B.: la predetta domanda di ammissione al voto domiciliare deve necessariamente essere effettuata per ogni consultazione, dunque anche chi ha richiesto il voto a domicilio in occasione di precedenti consultazioni, qualora interessato ad esprimere il proprio voto presso il suo domicilio, deve ripetere l'istanza alla U.O. Igiene pubblica.

Si precisa che per le elezioni regionali tali disposizioni si applicano soltanto se l’avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Regione.

 

VOTO ASSISTITO

Gli “elettori fisicamente impediti”, i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

La legge riconosce il diritto a farsi accompagnare in cabina elettorale anche a coloro che sono fisicamente impediti solo temporaneamente.

Non possono rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettiva (Consiglio di Stato - V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154) se fanno venir meno non tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 ottobre 1977, n. 939).

 L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d’Italia, deve essere scelto liberamente dall’interessato e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

 Il presidente del seggio richiederà all’accompagnatore il certificato elettorale per constatare se ha già in precedenza esercitato la funzione predetta e sul certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione del compito assolto. Acquisirà l’eventuale certificato medico rilasciato da idonea autorità sanitaria, che abbia accertato la necessità per l’elettore di venire accompagnato, qualora la tessera di detto elettore sia sprovvista dell’apposito timbro di diritto di voto assistito permanente.

 I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, ATS, e dovranno avere data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Detti certificati devono attestare che "l’infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".

 

CONVOCAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

La Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 18 gennaio 2023, alle ore 12:00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE

Nei giorni di venerdì 13 (dalle ore 08.00 alle 20.00) e sabato 14 gennaio 2023 (dalle ore 08.00 alle 12.00) si svolge la presentazione delle liste circoscrizionali / provinciali dei candidati al consiglio regionale e dei candidati a Presidente della Regione rispettivamente all’Ufficio centrale circoscrizionale e all’ufficio centrale regionale.

Oltre che nei suddetti giorni e orari, l’ufficio elettorale del Comune sarà aperto da martedì 10 gennaio a giovedì 12 gennaio anche nelle ore pomeridiane per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Per inviare le richieste all’Ufficio elettorale scrivere a: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it                

 

LA PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale è regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d’informazione).

Per propaganda mediante affissione si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.

La propaganda elettorale fissa tramite manifesti è consentita unicamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale.

Per le elezioni regionali viene assegnato uno spazio a ciascuna lista provinciale ammessa alla competizione elettorale nell’ordine derivante dal sorteggio effettuato dai competenti organi.

 

Da venerdì 13 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 13 gennaio, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

 

Diffusione di sondaggi demoscopici

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 gennaio 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

 

Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a lunedì 13 febbraio 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

 

Con deliberazione di G.C. n. 6 del 12 gennaio 2023 sono stati individuati i seguenti luoghi e spazi riservati alla propaganda elettorale mediante affissioni:

spazi stabiliti

 

N. d'ord.

Denominazione centro abitato

N.

Ubicazione

(Via – Piazza)

1

SOLAROLO

1

Via IV Novembre – Parcheggio Centro Sportivo loc.Noveglie

2

MONTINELLE

1

Via Atleti Azzurri d’Italia – Piazzale antistante farmacia comunale

3

PIEVE

1

Piazzale antistante Via A.Manzoni 4