EMMISSIONE NUOVA ORDINANZA SINDACALE NR. 4/2022

DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI LAGO COMPRESO FRA LA PUNTA DEL RIO D'AVIGO ED IL PORTO TORCHIO

Data di pubblicazione:
24 Aprile 2022
EMMISSIONE NUOVA ORDINANZA SINDACALE NR. 4/2022

Vista  l’Ordinanza nr.2 del 24.04.2022;

 

            Verificato che le operazioni di bonifica del tratto di lago e della spiaggia compresi tra la foce del Rio d’Avigo ed il Porto Torchio sono state ultimate;

 

             Considerato che non esistono più pericoli per la navigabilità del tratto di costa sopra richiamato e per il completo utilizzo del Porto Torchio;

 

            Considerato altresì che si rende necessario attendere le analisi degli organi competenti al fine dell’accertamento della balneabilità delle acque;

 

            Dato atto che a titolo cautelativo si ritiene di dover confermare il divieto di balneazione fino alle opportune verifiche;

 

           Richiamato il D.Lgs. 116/2008 recante attuazione della direttiva 2006/7 CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

 

           Visto l’articolo 5 del D.Lgs 116/2008 dal quale risultano le competenze a carico dell’amministrazione comunale;

 

           Visto il D.M 30 marzo 2010 recante le definizioni dei criteri per determinare il divieto di balneazione;

 

           Ritenuto opportuno per le considerazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare la salute e l’igiene pubblica, provvedere all’emanazione di ordinanza sindacale che stabilisca il divieto di balneazione nel tratto di lago compreso fra la punta del Rio D’Avigo e il Porto Torchio;

 

          Visto l’art. 50 del D.Lgs nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sul nuovo ordinamento degli enti locali;

 

          Visto l’art. 40 del Testo Unico Leggi sanitarie nr. 1265/1934;

 

                                                                                       ORDINA

 

dalla data odierna fino a revoca della presente, il divieto di balneazione nel tratto di lago compreso fra la foce del Rio D’Avigo e il Porto Torchio;

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00;

L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di apporre la necessaria segnaletica;

Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comuni Valtenesi e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza affinchè venga osservata la presente ordinanza.

La presente annulla e sostituisce l’Ordinanza nr.2 del 24.04.2022.

Copia del presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del comune di Manerba del Garda fino al giorno  13 maggio 2022.

 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 28 Aprile 2022