NUOVA ORDINANZA:Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio e sparo di petardi durante le festività di fine anno

Data di pubblicazione:
29 Dicembre 2023
NUOVA ORDINANZA:Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio e sparo di petardi durante le festività di fine anno

IL SINDACO Considerato che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo di fine anno, effettuare accensioni di fuochi d’artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi; Tenuto conto che tale attività, se svolta in maniera non corretta o con utilizzo di prodotti non destinati ai consumatori finali non professionisti o addirittura abusivi è causa di disagio e oggetto di rimostranze da parte di diversi cittadini, in particolar modo per l’impiego irresponsabile da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell’uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, e piazze, senza tenere conto altresì dei diritti di tutti in un’ottica di civile convivenza; Considerato che l’esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali rischi di produrre intralcio alla viabilità e potenziali incidenti stradali; Considerato pertanto necessario disciplinare l’utilizzo dei prodotti pirotecnici, nel territorio comunale; Ritenuto inoltre necessario limitare i rumori molesti in ambito urbano, in particolare in prossimità di abitazioni e strutture ricettive; Ritenuto altresì necessario richiamare il senso di responsabilità dei cittadini, affinché decidano di non utilizzare petardi di ogni genere, consapevoli delle conseguenze che possono avere sulla sicurezza propria e degli altri; Ritenuto opportuno quindi permetterne l’utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Non utilizzare gli articoli pirotecnici in luoghi dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone; Non utilizzare prodotti con aperture aeree (razzi, candele romane, batterie e/o combinazione di tubi di lancio) ad una distanza dalle abitazioni inferiore a metri 50; Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da ricoveri ed allevamento di animali; Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da aree boschive e/o a rischio incendio; Non utilizzare prodotti pirotecnici da terrazze e balconi. Ritenuto diversamente opportuno, in riferimento ai prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F3 e F4 del D.lgs. n. 123/2015, in considerazione sia del rischio potenziale medio alto e della possibile rumorosità rilevante, nonché della destinazione unicamente professionale degli ultimi, vietarne l’uso all’interno del centro abitato; Considerato che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti in conseguenza delle reazioni chimiche e termiche; Tenuto conto del pericolo derivante dall’uso non responsabile dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi e rischio di perdere la vita; Dato atto che per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; Visto il Decreto Legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 (attuazione della direttiva Europea 2013/29/UE), che disciplina l’immissione sul mercato degli articoli pirotecnici assicurando nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale; Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; Visto l’art. 57 del R.D. 773/1931(T.U.L.P.S.), l’art. 110 del R.D. 635/1940 (Reg.to TULPS) e l’art. 703 del C.P.; ORDINA 1.    Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, con decorrenza 31.12.2023 e fino al 01.01.2024, che sia vietato all’interno del centro abitato l’utilizzo di prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F3 e F4 del D.lgs. n.123/2015; 2.    In considerazione del basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità dei prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F1 del D.lgs. n. 123/2015 permetterne l’utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati, avendo cura di mantenere un raggio di sicurezza di almeno un metro; 3.    In considerazione del basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità dei prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F2 del D.lgs. n. 123/2015 permetterne l’utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati nel rispetto delle seguenti prescrizioni: · Non utilizzare gli articoli pirotecnici in luoghi dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone; · Non utilizzare prodotti con aperture aeree (razzi, candele romane, batterie e/o combinazione di tubi di lancio) ad una distanza dalle abitazioni inferiore a metri 50; · Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da ricoveri ed allevamento di animali; · Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da aree boschive e/o a rischio incendio; · Non utilizzare prodotti pirotecnici da terrazze e balconi. Altresì è vietato ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di autorizzazione di cui all’art. 57 del TULPS, l’attuazione di manifestazioni pirotecniche con presenza di persone in luoghi pubblici e privati: - L’utilizzo di fuochi pirotecnici, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.Lgs.123/2015; - I genitori e tutori di minori vigileranno sul corretto uso dei dispositivi, sul rispetto delle istruzioni, evitando che gli stessi raccolgano ordigni inesplosi. Le violazioni alle suddette disposizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. DISPONE Valtenesi e alla stazione Carabinieri di Manerba del Garda, per gli adempimenti di competenza; Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale fino al 07.01.2024. INFORMA CHE Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Manerba del Garda, 29-12-2023 Il SINDACO SIG. FLAVIANO MATTIOTTI Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 29 Dicembre 2023