In questa pagina sono resi disponibili:
(*) N.B. La TASI è stata accorpata all'IMU a decorrere dall'1/01/2020.
La documentazione riferita alla TASI è perciò da intendersi valevole per le annualità dal 2014 al 2019.
ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI (IMU ed addizionale IRPEF) ANNO 2024
Si rimanda, per la sintesi, al documento "informazioni aliquote 2024"
Le aliquote valgono sia per l'acconto in scadenza il 17/06/2024, sia, allo stato, per il saldo da versarsi entro il 16/12/2024.
Per i residenti all'estero si rimanda alle istruzioni per il pagamento dell'IMU dall'estero. (INSTRUCTIONS FOR PAYMENT FROM ABROAD - ANWEISUNGEN FÜR ZAHLUNGEN AUS DEMAUSLAND).
SERVIZI PER IL CONTRIBUENTE: INFORMATIVE IMU PERSONALIZZATE
Dal 2020, inoltre, il Comune di Manerba del Garda si è impegnato a trasmettere annualmente all'indirizzo di residenza/sede del contribuente una comunicazione informativa che contiene l'elenco degli immobili posseduti e l'ammontare dell'imposta dovuta, nonché i modelli F24 per il pagamento in acconto (entro il 16 giugno) ed a saldo (entro il 16 dicembre).
L''informativa è spedita tramite e-mail ai contribuenti che abbiano comunicato preventivamente il proprio indirizzo di posta elettronica.
Va peraltro rammentato che:
RIDUZIONE IMU E TARI A FAVORE DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO
L'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020 prevede la riduzione dell'IMU (al 50% per il 2021 ed al 37,5% a decorrere dal 2022) e della TARI (al 33%) a favore dei residenti all'estero - anche se non cittadini italiani - che percepiscano pensione estera, alle seguenti condizioni:
Si rimanda, per approfondimento, alla Risoluzione n. 5/DF dell'11.06.2021 prot. 29398 del Dipartimento delle Finanze.
Trattandosi di dati ed informazioni (pensione maturata sulla base della totalizzazione dei periodi contributivi) ai quali il comune non ha accesso immediato e diretto, le condizioni per usufruire dell'agevolazione devono essere debitamente comunicate all'ufficio da parte del contribuente.
ESENZIONE ACCONTO E SALDO IMU 2020 ED ACCONTO IMU 2021 PER IL SETTORE TURISTICO
(Rispettivamente: art. 177 D.L. n. 34/2020, art. 78 D.L. n. 104/2020 e art. 1, comma 599, L. 178/2020)
L'esenzione dal pagamento di acconto e saldo IMU 2020 e dell'acconto IMU 2021 spetta ai proprietari di fabbricati classificati in categoria D/2, nonché di ogni altro fabbricato nel quale vengono svolte attività di "agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi".
N.B. L'attuale formulazione della norma non comprende le "locazioni turistiche" o "locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche" di cui all'art. 53 del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011.
L'esenzione spetta solo se il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate nell'immobile.
Poiché, ad eccezione dei fabbricati D/2, l'esenzione non è collegata ad una specifica categoria catastale, rendendo così assai difficoltosa l'individuazione dei soggetti che possano averne diritto, è necessario che ciascun contribuente faccia pervenire all'ufficio tributi una dichiarazione, su apposito modulo, nella quale siano identificati gli immobili interessati dall'esenzione e siano riportati gli estremi della comunicazione di avvio dell'attività.
Scarica il modulo (clicca qui).
Si suggerisce di allegare copia della comunicazione presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive). La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere inviata al comune anche a mezzo posta elettronica.
ESENZIONE ACCONTO IMU 2021 PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ABBIANO REGISTRATO UNA RIDUZIONE MEDIA MENSILE DI FATTURATO 2020 SUPERIORE AL 30%
(Art. 6-sexies del Decreto legge n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021)
L'esenzione dal pagamento dell'acconto IMU spetta al soggetto passivo in relazione agli immobili nei quali svolga direttamente la propria attività economica.
Il contribuente, titolare di partita IVA, deve avere registrato nel 2019 redditi agrari, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. L'esenzione spetta qualora il fatturato mensile medio del 2020 sia stato almeno il 30% inferiore al fatturato medio registrato nel 2019.
Poichè le informazioni necessarie alla verifica dei presupposti per l'agevolazione non sono in possesso o non possono essere agevolmente reperite dall'Ufficio tributi comunale, è necessario che il contribuente presenti dichiarazione tramite apposito modulo (clicca qui).
AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Abitazione principale, per l'IMU, non è sinonimo di “prima casa”.
L’abitazione principale è quella dove il contribuente ha (contemporaneamente):
Si rammenta, difatti, che, oltre alla residenza, è indispensabile il requisito della dimora abituale: se il contribuente avesse nell’immobile la residenza anagrafica, ma non vi abitasse stabilmente, verrebbe meno uno dei presupposti dell’abitazione principale e della connessa agevolazione fiscale.
L’effettiva dimora abituale potrà essere verificata in ogni momento sulla scorta di diversi elementi ed in primo luogo sulla base dei consumi delle utenze collegate all’abitazione.
Ultimo aggiornamento
Martedi 14 Maggio 2024