IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informazioni e documentazione sull'Imposta di Soggiorno

Data di pubblicazione:
30 Aprile 2021

Dal 2021 l'Imposta di Soggiorno è applicata, gestita e riscossa dal Comune di Manerba del Garda e non più dall'Unione dei Comuni della Valtenesi.

Pertanto tutti gli adempimenti (comunicazione delle presenze, invio delle dichiarazioni mensili ed annuali, versamenti, ecc.) riguardanti l'imposta relativa agli anni 2021 e successivi devono essere rivolti solo ed esclusivamente nei confronti del comune di Manerba del Garda.

NEL 2024 L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
SI APPLICA PER L'INTERO ANNO
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE

ciò ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, così come dato atto dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 103 del 27/11/2023 che, contestualmente, ha fissato le tariffe per l'anno 2024.
Sono stati inoltre rideterminati i periodi di alta stagione e bassa stagione: l'alta stagione inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre, mentre i restanti periodi dell'anno rientrano nella bassa stagione.

Il gestore può pubblicizzare le tariffe applicabili alla struttura esponendo nei propri locali la presente tabella multilingue.

Per gli anni 2021 e 2022 la Giunta comunale, avvalendosi della facoltà di deroga riconosciutale dal Regolamento, aveva stabilito che l'imposta dovesse applicarsi limitatamente al periodo dal 1° aprile al 31 ottobre.

CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?
L'imposta è dovuta da chi alloggia in una struttura ricettiva (albergo, campeggio, casa e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, ecc.) od in un appartamento detenuto per locazione "breve" (inferiore a 30 giorni) con finalità turistiche.
La tariffa, stabilita per notte di alloggiamento ed a persona, varia in base al periodo di alta/bassa stagione.
L'imposta va versata a chi gestisce la struttura o l'oppartamento, il quale è tenuto sia a rilasciare ricevuta all'ospite, sia a riversare al comune quanto riscosso.
Anche per i pernottamenti che avvengono grazie all'intermediazione di portali telematici, gli obblighi di riscossione, versamento al comune e dichiarazione rimangono a carico esclusivo del gestore dell'attività.

DICHIARAZIONE ANNUALE E "MODELLO 21"
Dal 2021 il gestore deve presentare una dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta (art. 180, commi 3 e 4, D.L. 34/2020).
Per gli anni 2020 e 2021 il termine di presentazione - che scadeva il 30 giugno - è stato differito al 30 settembre 2022 (art. 3, comma 6, Decreto-legge n. 73/2022).

La dichiarazione, che va a sostituire il "modello 21", dev'essere trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 29.04.2022 di "Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022 n. 110. Modulo, istruzioni ed accesso per la compilazione telematica sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze al seguente indirizzo:
https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/

Per l'obbligo di dichiarazione nel caso in cui il gestore avesse già provveduto all'invio del "modello 21", nonché per ogni ulteriore aspetto che riguarda la presentazione della dichiarazione, si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: https://www.finanze.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno/Prassi/

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 31.05.2022, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate è stato attivato un servizio che consente di compilare ed inviare la dichiarazione. Di seguito alcune brevi indicazioni sulla modalità di accesso al servizio.
N.B.: la dichiarazione va trasmessa esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate. NON dev'essere trasmessa al comune.
 

ACCESSO AL PORTALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ATTENZIONE: la comunicazione dei dati al Comune non sostituisce quelle obblgatorie alla Questura (Alloggiati web) ed alla Regione/Provincia (Ross1000).

La registrazione delle strutture e la trasmissione delle comunicazioni e dichiarazioni avviene con il software "StayTour" già adottato negli scorsi anni dall'Unione dei Comuni della Valtenesi.
Pertanto le credenziali (utente e password) sono le medesime. Tuttavia, dal 1° ottobre 2021 l'accesso dovrà avvenire esclusivamente tramite SPID. Il gestore, peraltro, può delegare all'accesso altro soggetto, previa richiesta scritta indirizzata all'ufficio tributi.
Cambia solo l'indirizzo di accesso all'applicativo che è il seguente: https://imposta-soggiorno.net/manerbadelgarda/

Per le piccole o piccolissime strutture è possibile attivare la funzionalità "booking" che permette di inserire una sola volta i dati degli alloggiati e quindi gestirli sia per l'imposta di soggiorno, sia per la comunicazione dei dati alla Questura (Alloggiati web) ed alla Regione/Provincia (Ross1000). Qui le istruzioni di attivazione ed utilizzo.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
ATTENZIONE: DAL 2021 L'IMPOSTA DI SOGGIORNO VA VERSATA SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA e non più sul conto dell'Unione dei Comuni della Valtenesi. Gli estremi del conto corrente sono riportati nell'informativa pubblicata in calce alla presente pagina.

TRASMISSIONE DI COPIA DELLA STATISTICA MENSILE INVIATA TRAMITE ROSS1000 (ex Turismo 5)
La statistica mensile di Ross1000 (già Turismo 5) non va più inviata in copia al Comune.
 

APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA DELLA STRUTTURA
Il Comune di Manerba del Garda gestisce esclusivamente l’imposta di soggiorno delle strutture attive sul territorio.
Per quanto riguarda l’apertura dell’attività (e, dunque, per l’autorizzazione al suo svolgimento), dev’essere trasmessa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) gestito dal Comune di Carpenedolo quale capofila della gestione associata dei Comuni Lombardi Uniti.
Per i contatti: https://www.sportellotelematico-clu.it/node/14490 e https://www.comune.carpenedolo.bs.it/it/organizational_unit/6473
Per informazioni sulle strutture ricettive non alberghiere: https://www.sportellotelematico-clu.it/action:r_lombar:struttura.ricettiva.non.alberghiera
La medesima procedura va seguita per eventuali variazioni, sospensione o cessazione dell’attività.
Il Comune chiuderà la posizione del contribuente per l’imposta di soggiorno soltanto a seguito di cessazione comunicata al SUAP.

Di seguito sono riportati: breve nota informativa, Regolamento e tariffe.